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Le modalità Operative dello Sportello Immigrazione delle ACLI di Padova


Consideriamo fondamentale che la nostra attività di assistenza e consulenza ai cittadini stranieri continui, sebbene siano inevitabilmente mutate le modalità operative dello Sportello Immigrati, come è avvenuto per tutte le altre attività di Patronato.

 

Il Patronato ACLI di Padova, mette a disposizione degli utenti dello Sportello Immigrati una “SINTESI INFORMATIVA RIGUARDANTE LE PRATICHE DI IMMIGRAZIONE” a riepilogo dei documenti normativi che riguardano l’emergenza COVID-19 e le disposizioni concernenti i cittadini stranieri e le pratiche connesse alla loro permanenza.

 

La “SINTESI” è stata predisposta con l’aiuto della sede nazionale di Roma, ed è un riassunto delle indicazioni riguardanti le pratiche di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno e per le atre tipologie di adempimenti amministrativi che riguardano i diritti e i doveri dei cittadini stranieri soggiornanti in Italia.

 

Per necessita particolari o per altri casi particolari non presenti nella “SINTESI INFORMATIVA” scrivete alla mail: padova@patronato.acli.it. Le vostre mail saranno dirottate agli incaricati dello Sportello Immigrati. Tenendo conto del numero alto delle richieste ricevute, si avvisano gli utenti che potrebbero ricevere risposta a distanza di qualche giorno. In ogni caso rispondiamo a tutte le mail ricevute. 

 

 

SINTESI INFORMATIVA RIGUARDANTE LE PRATICHE DI IMMIGRAZIONE

 

a - Permessi di soggiorno e pratiche connesse:

 

Ricordiamo in particolare la circolare del 21 Marzo 2020 che precisa:

 

  1. I termini dei procedimenti amministrativi, finalizzati al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, oppure avviati dopo tale data, sono sospesi sino al 15 aprile 2020. Pertanto, l’istruttoria dei procedimenti amministrativi sarà assicurata a partire dal 16 aprile 2020 dando priorità alle istanze ritenute urgenti anche tenendo in considerazione le eventuali motivazioni presentate dal richiedente;

 

  1. I permessi di soggiorno di tutte le tipologie scaduti, o in scadenza, nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 sono prorogati e pertanto validi fino al 15 giugno 2020. Questo significa che i diritti acquisiti ad essi correlati restano validi sino a quella data. Di fatto il 15 giugno 2020 deve essere considerata la nuova data di scadenza del titolo di soggiorno in possesso.

Quindi per il cittadino straniero in questo periodo è sempre possibile:

  • prorogare, mantenere o instaurare un rapporto di lavoro;
  • è garantito il mantenimento dell’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (art. 42, co. 2 D.P.R. 394/99) e al Registro anagrafico (art. 7, co. 3 D.P.R. 223/1989);
  • può validamente porre in essere ogni altro tipo di rapporto privato (ad esempio: contratto di locazione, apertura di un conto corrente, iscrizione al Centro per l’impiego, ecc.).  

 

 

Tabella riepilogativa delle situazioni più frequente e di quello che è disposto per ogni una di esse:

 

Permesso in possesso (tutte le tipologie TUI e D.lgs 30/07)

Che accade / Cosa fare

 

Scaduto prima del 31/1 con la richiesta di rinnovo effettuata

Sono sospesi i termini per la trattazione fino al 15/4. 

Dopo questa data riprenderanno le istruttorie, partendo dai casi ritenuti urgenti compatibilmente con l’attività dell’Ufficio Immigrazione della Questura.

 

 

Scaduto prima del 31/1 senza richiesta di rinnovo effettuata

La sospensione al 15/4 è valida anche ai fini del conteggio del termine dei 60 gg dopo la scadenza per la presentazione della richiesta di rinnovo. 

La domanda dovrà essere presentata a partire dal 16/4 quando riprenderà la decorrenza dei termini (es: permesso scaduto il 1/1/20 dovrà essere presentata entro 15/5).  

Scaduto dopo il 31/1 entro il 15/4 con richiesta di rinnovo effettuata

Sono sospesi i termini per la trattazione fino al 15/4. 

Tutti i permessi di soggiorno sono validi e la loro scadenza è stata prorogata fino al 15/6.

 

Scaduto dopo il 31/1 entro il 15/4 senza richiesta di rinnovo effettuata

Tutti i permessi di soggiorno sono validi e la loro scadenza è stata prorogata fino al 15/6.  

Successivamente a tale data si dovrà presentare domanda di rinnovo per i titoli che possono essere rinnovati o convertiti.

Permessi in scadenza in data successiva al 15/4

Ad oggi devono essere rinnovati presentando domanda dopo la data di scadenza 

  

 

Pratiche PIU’ URGENTI dopo il 15/4

 

In base all’attuale formulazione del D.L n.18/2020 (che dovrà essere convertito in legge ed è quindi suscettibile di modifiche e integrazioni), la sospensiva dei termini (dal 23/2 al 15/4/2020) è da ritenersi applicabile anche per i casi sottoelencati che non si riferiscono a procedimenti amministrativi di rinnovo:

 

Caso

Termini di legge

COSA SI DEVE FARE dopo il 15/4

Dichiarazione di presenza

8 giorni dall’ingresso

Inviare una raccomandata A/R all’ufficio della Questura territorialmente competente o inviare mail pec

Comunicazione di Ospitalità

48 ore dall’inizio dell’ospitalità

Inviare una raccomandata A/R all’ufficio della Questura territorialmente competente o inviare mail pec

Richiesta di primo rilascio Pds famiglia  

(da Ricongiungimento

Familiare)

8 giorni dall’ingresso

Prendere appuntamento, tramite agenda SUI, per la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno.

Richiesta di primo rilascio Pds altri motivi

8 giorni dall’ingresso

La domanda dovrà essere presentata, a partire dal 16/4, tenendo conto del termine di 8 gg feriali.

Richiesta rilascio Carta Ue (ex art.10 D.Lgs n.30/07)

Entro 90 giorni dall’ingresso

dall’ ingresso in Italia

Se i richiedenti sono in prossimità della scadenza dei 90 giorni (e non è possibile attendere il 15/4) si consiglia di presentare la richiesta o inviare una richiesta di rilascio alla Questura via mail pec.

  

 

b - Nulla osta e altre autorizzazioni di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione

 

 

La circolare n.3511 del 24/03/2020 elenca le procedure di competenza dello Sportello Unico Immigrazione interessate dalla sospensione dei termini. 

 

In particolare, evidenziamo che la sospensione riguarda:

 

  • La trattazione delle domande di nulla osta (stagionale, art 27, conversioni, ricongiungimenti familiari)
  • Lo svolgimento dei test di lingua italiana afferenti alle Prefetture per la richiesta del PdS UE SLP;
  • La gestione dell’Accordo di Integrazione (sessioni educazione civica) e le verifiche degli adempimenti relativi;
  • I nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare rilasciati con una scadenza compresa fra il 31/1 e il 15/4/2020 sono prorogati al 15 giugno 2020;

 

Cittadinanza italiana: la circolare informa che i termini di sospensione riguardano anche:

 

  • I procedimenti amministrativi relativi ad istanze di richiesta cittadinanza italiana per residenza e matrimonio

 

  • Le convocazioni in Prefettura di coloro che hanno già inoltrato istanza di cittadinanza italiana

 

  • I procedimenti amministrativi di acquisto della cittadinanza italiana di competenza degli Uffici di Stato Civile in Italia e all’estero (es: art. 4, comma 2 Legge n.91/1992 richiesta cittadinanza italiana per lo straniero nato in Italia che ha compiuto I 18 anni); comprese le convocazioni per il giuramento.
  • Viene prorogata al 15 giugno 2020 la validità delle certificazioni, anche dei Paesi di Origine, che hanno una scadenza compresa fra il 31/1 e il 15/4.

 

c - Tessera sanitaria

 

L’art.12 Decreto-Legge n.9 del 3 marzo 2020 stabilisce che le tessere sanitarie con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 sono prorogate al 30 giugno 2020. 

Nei casi in cui lo straniero non ne sia in possesso, perché ha fatto recente ingresso, deve rivolgersi alla ASL di appartenenza per ottenere una tessera sanitaria provvisoria, necessaria in questa situazione di emergenza sanitaria. Al fine di meglio orientare gli utenti vi invitiamo a confrontarvi con i competenti enti territoriali (ASL, ULSS …) 

 

d - Visti

 

Sebbene non vi sia stato un chiarimento da parte del MAECI, salvo diverse indicazioni dal Ministero, in merito alla proroga della validità dei visti già emessi dalle competenti Autorità Diplomatiche riteniamo che si possa applicare il comma 2 dell’art 103 del decreto-legge anche ai visti scaduti nel periodo fra il 31/1 e il 15/4 in quanto si tratta di autorizzazioni amministrative all’ingresso da ritenersi pertanto prorogate al 15/6/2020.

 

 



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